Sez. 1 - , Ordinanza n. 3013 del 01/02/2023 (Rv. 666862 - 02)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Invenzione d'azienda o di servizio - Distinzione - Mancata conoscenza dell'attività inventiva da parte del datore - Rilevanza - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
L'art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005, nel disporre che i diritti derivanti dall'invenzione del dipendente spettano al datore di lavoro, sia in caso di invenzioni di servizio, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, sia in caso di invenzioni di azienda, in cui la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo - il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto, né previsto, della prestazione lavorativa -, sancisce l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei predetti diritti in virtù del collegamento tra l'attività inventiva e le mansioni espletate dal prestatore, in adempimento di un rapporto di lavoro, nell'interesse dell'impresa, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza dell'attività in questione da parte del datore.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)