Sez. 2, Sentenza n. 16092 del 29/07/2005 (Rv. 584860 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI | Delibera prevedente la partecipazione alla spesa di lite del condomino dissenziente - Nullità - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI
È affetta da nullità e non da mera annullabilità, ed è quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacchè solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, comma primo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)