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Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 08/06/1996 (Rv. 498026 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI | Delibera prevedente la partecipazione alla spesa di lite del condomino dissenziente - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498026-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI

È affetta da nullità e non da mera annullabilità, ed è quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)