Sez. L, Sentenza n. 11831 del 05/08/2003 (Rv. 565673 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Separazione delle domande - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
L'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale del giudice - su cui non può incidere il dissenso della controparte - di disporre la separazione delle domande (art. 104 cod. proc. civ.), è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)