Sez. 3, Sentenza n. 6454 del 15/07/1997 (Rv. 506009 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Separazione delle domande - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
L'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale - su cui può incidere il dissenso della controparte - del giudice di disporre la separazione delle domande (art. 104 cod. proc. civ.), è incensurabile in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)