Sez. 5 - , Ordinanza n. 8654 del 28/03/2019 (Rv. 653532 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 12 della l. n. 212 del 2000 - Verifiche "in loco" eseguite da soggetti diversi dalla guardia di finanza - Operatività - Fondamento - Enti locali e società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento, le regole di garanzia stabilite dall'art. 12 della l. n. 212 del 2000 hanno valenza generale e, pertanto, non operano solo nell'ipotesi nella quale la verifica "in loco" sia effettuata dalla guardia di finanza, ma anche ove la stessa sia compiuta da altri organi di controllo: ne deriva che tali regole trovano applicazione anche nei confronti degli enti locali, nonché, per evidente identità di "ratio", nei confronti delle società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e di riscossione delle imposte, inclusi quelli di rilevazione dei dati necessari alla determinazione della base imponibile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)