Sez. 5, Sentenza n. 24928 del 10/10/2008 (Rv. 604852 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atti dei concessonari alla riscossione - Obbligo di motivazione ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 - Sussistenza - Fondamento - Contenuto - Indicazione degli estremi e della modalità di notifica degli atti impositivi - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
Posto che il termine "amministrazione finanziaria" contenuto nell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), deve essere inteso in senso ampio, comprensivo, pertanto, anche dei concessionari alla riscossione, gli atti posti in essere da questi ultimi sono soggetti all'obbligo di motivazione, ai sensi della citata norma, anche se, trattandosi di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)