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Sez. 1, Sentenza n. 13044 del 24/11/1999 (Rv. 531459 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Legittimazione attiva - Dell'ex coniuge divorziato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531459-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE

L'assegno erogato dall'INAIL per infortunio sul lavoro ha natura risarcitoria e non previdenziale, e da ciò consegue che il coniuge divorziato il quale non sia qualificabile come erede non abbia alcuna legittimazione sostanziale alla richiesta, a titolo di reversibilità, di quota del relativo importo corrisposto, al coniuge superstite (e ad eventuali altri eredi), mortis causa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)