Sez. 1, Sentenza n. 13044 del 24/11/1999 (Rv. 531459 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Legittimazione attiva - Dell'ex coniuge divorziato - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
L'assegno erogato dall'INAIL per infortunio sul lavoro ha natura risarcitoria e non previdenziale, e da ciò consegue che il coniuge divorziato il quale non sia qualificabile come erede non abbia alcuna legittimazione sostanziale alla richiesta, a titolo di reversibilità, di quota del relativo importo corrisposto, al coniuge superstite (e ad eventuali altri eredi), mortis causa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 08/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)