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Sez. L, Sentenza n. 8242 del 07/07/1992 (Rv. 478054 - 01)

Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in Cassazione | Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478054-01

Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in Cassazione

L'incensurabilità, in sede di legittimità, della pronuncia del giudice del merito circa la compensazione delle spese processuali trova un limite nel caso in cui, a giustificazione della disposta compensazione, siano addotti motivi illogici o erronei. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del giudice di appello che, confermando la decisione di primo grado affermativa dell'illegittimità della revoca della pensione di invalidità, aveva compensato le spese del giudizio di secondo grado per giusti motivi ravvisati nel fatto che lo stato d'invalidità pensionabile si presentava incerto avuto riguardo, in particolare, alla giovane età dell'assicurata.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)