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Sez. L, Sentenza n. 11997 del 27/11/1997 (Rv. 510497 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Compensazione - Mancata valutazione del perfezionamento del requisito sanitario nel corso del giudizio per pensione di inabilità - Vizio di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510497-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'incensurabilità, in sede di legittimità, della pronuncia del giudice del merito circa la compensazione delle spese processuali trova un limite nel caso in cui, a giustificazione della disposta compensazione, siano addotti motivi illogici o erronei; parimenti censurabile per vizio di motivazione la pronuncia di merito che abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogni qualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149, disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che aveva condannato l'INAIL al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ancorché fosse risultato accertato che il raggiungimento della soglia minima di inabilità dell'assicurato di fosse verificata in epoca successiva al deposito dell'atto d'appello e, pronunciando nel merito, ha compensato tali spese tra le parti)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)