Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 26/03/2004 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 228883 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Condizioni ostative al risarcimento - Colpa dell'imputato - Comportamenti rilevanti - Individuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il principio secondo il quale la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ricorrente dato causa all'ingiusta detenzione, deve essersi concretata in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, va inteso con riferimento ai soli comportamenti che il giudice abbia escluso si siano verificati e non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa da quanto ritenuto dal giudice della cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)