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Sez. L, Sentenza n. 10632 del 08/05/2009 (Rv. 608030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Ambito di applicazione - Adesione implicita da parte di datore di lavoro non iscritto alle associazioni stipulanti - Sussistenza - Estremi - Semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto collettivo - Insufficienza - Applicazione di alcune clausole del contratto collettivo con esplicita contestazione di altre - Configurabilità di un'adesione implicita - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE

I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, nè la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre. (Nella specie, relativa alla prestazione lavorativa di un operaio qualificato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'intero c.c.n.l. di categoria in quanto il contratto individuale non si limitava a richiamare le tabelle salariali e a prevedere la corresponsione della quattordicesima mensilità ivi prevista, ma conteneva anche l'espresso richiamo ad una voce retributiva - gli "arretrati da rinnovo c.c.n.l." - riferita al contratto collettivo nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)