Sez. 4, Sentenza n. 1619 del 01/08/1985 Cc. (dep. 16/08/1985) Rv. 170243 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE - GRAVAME - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ ANCHE QUANDO APPELLANTE SIA IL P.M..*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROCEDIMENTI INCIDENTALI IN MATERIA DI LIBERTÀ PERSONALE - GRAVAME - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ ANCHE QUANDO APPELLANTE SIA IL P.M..*
Nei procedimenti incidentali in materia di libertà personale la norma dell'art. 76 cod. proc. pen. - per la quale ogni manifestazione di volontà del giudice con efficacia dispositiva sul rapporto processuale deve essere preceduta dalle conclusioni del P.m. - va osservata in Sede di gravame anche quando appellante sia il P.m. ed il giudice debba decidere in funzione ed in dipendenza delle richieste avanzate dal P.m. con l'impugnazione, non potendo identificarsi l'attività prescritta dal citato art. 76 cod. proc. pen. con le richieste al cui accoglimento tende il gravame. (Conf mass n 168705; (Conf mass n 168431; (Conf mass n 168120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)