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Sez. U, Sentenza n. 16 del 30/06/1984 Cc. (dep. 16/04/1985) Rv. 168705 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI APPELLO - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168705-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI APPELLO - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ.*

Il tribunale della libertà non può deliberare sugli appelli previsti in tema di libertà personale dagli artt. 263, 272 bis e 281 cod. proc. pen. se non dopo aver richiesto, ex art. 76 cod. proc. pen. il parere del pubblico ministero, anche se l'impugnazione sia stata proposta da questo ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)