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Sez. 2, Sentenza n. 543 del 23/02/1974 (Rv. 368312 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA - AUTONOMIA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELLE MANSIONI ESERCITATE IN PRECEDENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368312-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA - AUTONOMIA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUCCEDUTISI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIDUZIONE DELLE MANSIONI ESERCITATE IN PRECEDENZA - IRRILEVANZA.*

Nel caso di trapasso di singoli beni o di successione meramente cronologica, il personale eventualmente passato da un'azienda ad un'altra o da un'impresa all'altra, pur se con mansioni immutate, non puo che intendersi regolato da un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro; viceversa, ove il caso rientri nello schema dell'art 2112 cod civ, il rapporto non disdettato ne risoluto continua con il successore e non e sufficiente a farlo ritenere oggettivamente novato la sola riduzione delle mansioni rispetto a quelle in precedenza esercitate. (V 357'72, mass n 356237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)