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Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1972 (Rv. 356237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - ESTENSIONE.*

La disciplina dell'art 2112 cod civ si estende a tutte le varie forme di successione nell'impresa, e cioe a tutti i casi in cui permanga l'impresa e muti solo la persona dell'imprenditore: poiche, agli effetti della tutela del credito di lavoro, l'elemento che assume Rilevanza non e gia il trasferimento in se dell'azienda, ma il subingresso di un soggetto ad un altro nella posizione di imprenditore, con conseguente continuazione oggettiva dell'Esercizio dell'impresa. Pertanto, vanno ricondotte nell'ambito di applicazione della norma tutte le varie ipotesi di trasferimento del complesso imprenditoriale, nel senso che ogni sostituzione nella titolarita dell'organismo, quando questo rimanga immutato nella sua realta economica obbiettiva, determina la situazione debitoria del nuovo titolare per i crediti di lavoro che si riannodino alla precedente gestione, allorche ricorrono tutti gli elementi condizionanti previsti dalla norma; e per connesso, restano fuori dalla disciplina dell'art 2112 citato, i casi di semplice successione cronologica di aziende economicamente e giuridicamente diverse, e quelli di trasferimento limitato a singoli beni dell'azienda. (V 2380'70, mass n 348606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)