Sez. 1, Sentenza n. 11341 del 30/08/2001 (Rv. 549120 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione d'ufficio della sentenza - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Idoneità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Le speciali esigenze di celerità del procedimento di opposizione di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e gli interessi non solo privati regolati da esso, comportano che non solo la notificazione ad istanza di parte ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. ma anche quella eseguita d'ufficio dalla cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione contro la sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)