Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 07/05/2003 (Rv. 562710 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione d'ufficio della sentenza - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Inidoneità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione con cui è stata applicata una sanzione amministrativa, le notificazioni della sentenza di primo grado compiute d'ufficio dalla cancelleria non sono idonee a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non sussistendo ragioni particolari che, in difetto di un'espressa previsione di legge, consentano di derogare al principio dettato dall'art. 285 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)