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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017 (Rv. 645668 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Vizi procedurali relativi alla comunicazione alle parti della bozza di relazione - Nullità relativa – Deducibilità nella prima difesa utile – Sanatoria per rinnovazione – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645668-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)