Sez. 3 - , Ordinanza n. 18522 del 13/07/2018 (Rv. 649735 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Art. 195 c.p.c. - Termini fissati in udienza dal giudice - Scadenza durante la sospensione feriale - Proroga automatica degli stessi - Esclusione - Conseguenze - Nullità - Deducibilità - Limiti - Sanatoria - Ammissibilità - Ragioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)