Sez. 5, Sentenza n. 14672 del 12/07/2005 (Rv. 583013 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA | Trasferimenti di case non di lusso - Beneficio fiscale previsto dall'art. 17 della legge n. 408 del 1949 - Presupposti - Dichiarazione di abitabilità dell'immobile - Nozione - Portata - Effettiva abitabilità - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA
In tema di agevolazioni tributarie ed in riferimento a trasferimenti di case "non di lusso", l'art. 17, primo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408 - secondo cui "ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, è accordata la riduzione a metà dell'imposta di registro..." - va interpretato nel senso che la dichiarazione di abitabilità di cui all'art. 221 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, applicabile "ratione temporis", ammette equipollenti, sia che si tratti di altri atti provenienti da organi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sia che si tratti di altri atti che siano comunque idonei a fornire dimostrazione dell'effettiva destinazione ed idoneità dell'immobile all'abitazione. (Nella specie, il S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la disposizione normativa in questione chiaramente improntata a concedere il beneficio in relazione ad immobili "effettivamente abitabili", o perché l'autorità amministrativa li avesse ritenuti tali o perché, anche in assenza della prescritta attestazione formale, l'immobile fosse effettivamente abitato).
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)