Sez. 1, Sentenza n. 70 del 10/01/1986 (Rv. 443715 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ - NOZIONE.*
La "dichiarazione di abitabilità" - cui l'art. 13 della legge n. 408 del 1949 subordina la concessione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (e che il successivo art. 17 comma primo, della stessa legge prevede come momento iniziale del termine quadriennale per l'applicabilità del beneficio della riduzione dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari) - non si identifica necessariamente ed esclusivamente con l'autorizzazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 221 T.U. Leggi sanitarie: dovendosi ritenere, ai detti fini, equipollente anche i provvedimenti emessi da altri organi pubblici (nella specie dall'U.T.E.) ovvero la dimostrazione comunque fornita (con verbale notarile, prove documentali ecc.) dell'effettiva destinazione ed idoneità all'abitazione dell'immobile in questione. (V 1773/77, mass n 385490; (V 1206/72, mass n 357683).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)