Sez. 2, Sentenza n. 9187 del 02/02/2017 Ud. (dep. 24/02/2017) Rv. 269436 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Autentica della firma del querelante da parte di un avvocato - Presupposti - Nomina anche tacita - Necessità - Sussistenza.
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)