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Sez. 5, Sentenza n. 34945 del 03/07/2007 Ud. (dep. 17/09/2007) Rv. 237723 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Autentica della firma del querelante da parte di un avvocato non designato come difensore ma incaricato della presentazione della querela - Validità dell'atto di querela - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237723-01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA

In tema di formalità della querela, non è valido l'atto di querela qualora l'autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l'autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod.proc.pen.. (Nella specie la Corte ha osservato che la presentazione della querela ad opera di un legale costituisce un'operazione meramente materiale da cui non è possibile desumere la volontà del querelante di conferire il mandato difensivo al detto legale, ancorché la dichiarazione di nomina non necessiti di formule sacramentali e possa essere ravvisata anche in altre dichiarazioni rese dalle parti nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)