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Sez. L, Sentenza n. 1485 del 27/01/2015 (Rv. 634541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Procedure selettive - Predisposizione di criteri di valutazione - Obbligo di adeguatezza e parità di trattamento - Previsione nel contratto collettivo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Nell'ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di predisporre regole che, nell'osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizioni di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima una procedura di mobilità nel comparto della sanità, in quanto l'ASL aveva introdotto una prova - il colloquio - non prevista dal contratto collettivo, attribuendole, inoltre, valore determinante).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)