Sez. L, Sentenza n. 11127 del 11/06/2004 (Rv. 573584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Obbligo di correttezza e buona fede - Portata - Procedure selettive - Predisposizione di criteri di valutazione - Individuazione di una regola di ponderazione tra i vari criteri - Necessità - Controllo giurisdizionale relativo all'esercizio del potere di scelta del personale da promuovere - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
In tema di procedimento di selezione del personale disposto dal datore di lavoro, anche se finalizzato alla progressione in carriera, l'obbligo di rispettare i principi di correttezza e buona fede comporta che l'imprenditore deve avere nel giusto riguardo l'interesse di tutti i partecipanti. A tal fine, in mancanza o insufficienza di norme di legge regolamentari, collettive o aziendali, l'imprenditore ha l'obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare; ove, poi, siano individuati molteplici criteri di valutazione, è indispensabile una disposizione di coordinamento, che conferisca un peso differenziato ad ogni singolo criterio, risolvendosi l'assenza di essa in mancanza di regole e quindi di limiti al potere di scelta del datore di lavoro, con conseguente violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, accertabile dal giudice del merito sotto il profilo del rapporto esterno fra criterio e finalità della selezione, con esclusione della possibilità di penetrare nel merito della regola e ancor meno nel merito della concreta valutazione, in relazione al quale il datore conserva, quale espressione della libera iniziativa economica, la propria discrezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, il quale, pur avendo predisposto dei criteri applicabili ad una procedura selettiva per progressione in carriera, aveva omesso di fissare una regola che consentisse di differenziare, in astratto, il peso da attribuire ai singoli criteri, risolvendosi tale omissione nella assenza di regole di valutazione e nell'arbitrarietà della scelta aziendale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)