Sez. 3 - , Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017 (Rv. 645838 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fallimento del debitore principale - Debito garantito da fideiussione - Scadenza - Individuazione - Data della dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Proposizione delle istanze ex art. 1957, comma 1, c.c. - Decorrenza del termine - Dalla medesima data.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 com. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)