Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 10/07/1968 (Rv. 334757 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI- DEBITI PECUNIARI - SCADENZA AUTOMATICA - AMBITO DI APPLICAZIONE- CONSEGUENZE - FIDEIUSSIONE - ART. 1957 COD.CIV. - APPLICABILITA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI- DEBITI PECUNIARI - SCADENZA AUTOMATICA - AMBITO DI APPLICAZIONE- CONSEGUENZE - FIDEIUSSIONE - ART. 1957 COD.CIV. - APPLICABILITA.*
La scadenza automatica dei debiti del fallito determinata dalla disposizione dell'art 55 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n.267) - la quale scadenza opera tanto per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, quanto per le obbligazioni per le quali non e previsto un termine - spiega ogni effetto proprio di essa, ivi compreso quello di cui all'art. 1957 cod.civ., poiche la detta disposizione, con la dizione ai fini del concorso, ha voluto specificare lo intento di raggiungere una omogeneita della massa passiva, quanto alla esigibilita dei crediti concorrenti, ma non ha voluto affatto limitare le conseguenze connaturali al fatto giuridico della scadenza di una obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)