Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 03/05/1980 (Rv. 406654 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - LIMITI.*
L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta e limitata, a norma dell'art 2702 cod civ, alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dai soggetti che l'hanno sottoscritta. Per quanto concerne, invece, la veridicita di tali dichiarazioni, la scrittura medesima e munita di efficacia probatoria solo tra le parti del rapporto sostanziale cui essa si riferisce, mentre, nei confronti dei soggetti estranei a tale rapporto, puo fornire meri elementi presuntivi, liberamente valutabili dal giudice del merito e idonei a concorrere alla formazione del suo convincimento. (V 3921/78, mass n 393520; (V 1580/77, mass n 385291).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)