Sez. 5 - , Ordinanza n. 1166 del 17/01/2019 (Rv. 652265 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imposta sugli intrattenimenti - Obbligo di dichiarazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sul termine di decadenza per l'accertamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di imposte sugli intrattenimenti, l'IVA deve essere determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché essa non è assoggettata all'obbligo di dichiarazione annuale, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento delle eventuali violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, ex art. 40 del d.P.R. n. 640 del 1972, nel termine di cinque anni dal giorno di commissione delle stesse, non trovando applicazione l'art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che fa decorrere la prescrizione della pretesa impositiva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 40, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quinquies, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)