Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 19/05/2010 (Rv. 613127 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pluralità di unità catastali - Appartenenza a ciascuno dei coniugi in regime di separazione dei beni - Effettiva destinazione all'uso di abitazione principale - Detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo, da parte di due coniugi in regime di separazione dei beni, di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno di essi, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, è ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)