Sez. 5, Sentenza n. 14389 del 15/06/2010 (Rv. 613715 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferibilità esclusiva all'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale per il contribuente ed i familiari - Necessità - Mancanza del requisito nei familiari - Conseguenze - Inapplicabilità del regime agevolato.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)