Sez. U, Sentenza n. 15300 del 04/07/2014 (Rv. 631586 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico - Mezzo di mpugnazione - Reclamo alla corte d'appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI
Il rimedio impugnatorio esperibile avverso le sentenze rese dal commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, anche con contenuto di omologa od approvazione di accordi conciliativi raggiunti tra le parti, è costituito, ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, mentre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)