Sez. 3, Sentenza n. 749 del 01/04/1967 (Rv. 326813 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROMOVIBILITA DELL'AZIONE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROMOVIBILITA DELL'AZIONE CIVILE.*
Sussiste preclusione dell'Azione civile soltanto quando, nel giudizio penale, sia stato escluso o posto in dubbio l'elemento oggettivo del reato, vale a dire che il fatto sussisteva o che l'imputato l'abbia commesso o che esista nesso di causalita tra l'Azione e l'evento. Qualora, invece, nel caso di assoluzione per insufficienza di prove, il dubbio sia caduto, non gia sulla esistenza del fatto materiale (scontro), causativo dell'evento dannoso (lesioni personali) e nemmeno sulla identificazione delle persone dei conducenti i veicoli scontratisi, bensi su talune particolari circostanze induttive delle modalita dell'Azione nella condotta dei veicoli, per modo che non e stato possibile stabilire se vi e stato comportamento colposo da parte del conducente, poiche, in tale situazione, il dubbio sulle modalita dell'Azione si risolve in dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non gia sulla esistenza del fatto nella sua materiale oggettivita, l'assoluzione in Sede penale non preclude la proposizione del giudizio civile per i danni. (nella specie, e stata negata la preclusione da giudicato penale, rilevandosi che la assoluzione per insufficienza di prove del conducente dell'autovettura investitrice si traduceva in incertezza sull'elemento soggettivo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)