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Sez. 3, Sentenza n. 891 del 26/03/1971 (Rv. 350790 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROMOVIBILITA DELL'AZIONE CIVILE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350790-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PROMOVIBILITA DELL'AZIONE CIVILE.*

In tema di scontro tra veicoli, se il dubbio del giudice penale sia caduto non gia sull'esistenza del fatto materiale (scontro), bensi su talune circostanze induttive delle modalita dell'Azione nella guida dei veicoli, di guisa che non sia possibile ravvisare nel comportamento dei conducenti gli elementi della responsabilita fondata sulla colpa, si tratta di dubbio sulle modalita dell'Azione, che si risolve in dubbio su un elemento soggettivo del reato, che non e preclusivo dell'Azione civile, fondata sulla presunzione di cui all'art 2054 cod civ. (Conf 749'67, mass n 326813' V 888'71, mass n 350786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)