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Sez. 4, Sentenza n. 28441 del 03/07/2025 Cc. (dep. 04/08/2025) Rv. 288517-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Ingiustizia formale - Insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della cautela - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288517-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde accertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, "ab origine", delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi "illo tempore" nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una loro diversa valutazione. (Fattispecie relativa a processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di indennizzo, sul rilievo che non integra, "ex se", ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., per assenza, fin dall'origine, dei gravi indizi di colpevolezza, la circostanza che il medesimo compendio indiziario, fondante l'intervento cautelare, sia stato ritenuto insufficiente per l'affermazione di responsabilità).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)