Sez. 4 - , Sentenza n. 5455 del 23/01/2019 Cc. (dep. 04/02/2019) Rv. 275022 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Ingiustizia formale - Accertamento della illegittimità della custodia - Pronuncia irrevocabile del giudice cautelare o di merito - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)