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Sez. 1, Sentenza n. 10724 del 02/12/1996 (Rv. 500961 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Contenuto ex legge Regione Emilia Romagna n. 21 del 1984 - Facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, importo ed ente destinatario del pagamento - Relative indicazioni nel verbale di accertamento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500961-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, se la legge (nella specie, la legge Regione Emilia Romagna n. 21 del 1984, sulla disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) impone la specifica indicazione delle modalità di attuazione del diritto di pagare la sanzione in misura ridotta, il verbale di accertamento non solo deve menzionare la facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, ma deve anche precisare il relativo importo, l'ente a cui favore va effettuato il pagamento ed ogni altra condizione stabilita, con la conseguenza che la violazione di dette prescrizioni determina l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione che applica la sanzione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 28/04/1984 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)