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Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 10/11/1994 (Rv. 488511 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazione dell'art. 11 della Regione Lombardia n. 90 del 1983 - Facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, importo ed ente destinatario del pagamento - Indicazione nel verbale di accertamento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488511-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, con riguardo alla violazione dell'art. 11 della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 90 (coltivazione di cava in assenza della necessaria autorizzazione), l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'avvenuta infrazione della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta con la precisazione del relativo importo (nella specie, somma da due a quattro volte il valore il valore commerciale del materiale scavato), dell'ente a favore del quale il pagamento andava effettuato e delle modalità relative, come prescritto dall'art. 5 lett. h.) della predetta legge regionale, determina la mancata decorrenza dei termini per l'esercizio da parte del contravventore del diritto di oblazione previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e preclude, quindi, l'emissione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 90 art. 5, Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 90 art. 11, Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 90 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)