Sez. L, Sentenza n. 8848 del 27/11/1987 (Rv. 456205 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - COSTITUZIONE IN MORA DI UN ENTE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - ALLEGAZIONE DELLA QUALITÀ DI PENSIONATO E DELL'AMMONTARE DEL CREDITO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - CREDITI PECUNIARI DI NATURA PREVIDENZIALE - COSTITUZIONE IN MORA DI UN ENTE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - ALLEGAZIONE DELLA QUALITÀ DI PENSIONATO E DELL'AMMONTARE DEL CREDITO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Un ente previdenziale è costituito in mora, in ordine ai crediti pecuniari di natura previdenziale, o con la domanda giudiziale, o con il decorso di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa per conseguire le prestazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, perché il silenzio serbato vale a costituirlo automaticamente in mora (in parallelo con la previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ.). pertanto, da tale data decorrono gli interessi moratori, ed a tale data deve farsi riferimento per la liquidazione dell'eventuale maggior danno risentito dal creditore per la svalutazione della moneta, in relazione al quale, per assolvere agli oneri di allegazione e di prova, sono sufficienti la qualità di pensionato e l'ammontare del credito (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva liquidato il danno con riferimento a quello risentito da un "creditore occasionale", atteso il non trascurabile importo del credito). (V 5027/86, mass n 447688; (V 3004/86, mass n 446011; (V 5027/86, mass n 447689 (sulla seconda parte); (V 3533/85, mass n 441156; (contra 2876/83, mass n 427805 (sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)