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Sez. U, Sentenza n. 2876 del 27/04/1983 (Rv. 427805 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - ISTANZA DELL'ASSICURATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - SILENZIO - RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - MORA EX LEGE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DECORRENZA DI INTERESSI DA UN MOMENTO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427805-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - ISTANZA DELL'ASSICURATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - SILENZIO - RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - MORA EX LEGE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DECORRENZA DI INTERESSI DA UN MOMENTO ANTERIORE ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, l'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nel prevedere la formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore, per il caso di inutile decorso di centoventi giorni dalla presentazione della istanza, regola effetti processuali con riguardo alla procedibilità della domanda, e non comporta una mora "ex lege" dell'istituto medesimo dopo la suddetta scadenza, sicché non può essere invocato dall'assicurato per conseguire la corresponsione degli interessi da un momento anteriore all'instaurazione del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)