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Sez. 2, Sentenza n. 8850 del 10/05/2004 (Rv. 572763 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE | Mandato per lo svolgimento di attività professionale - Conferimento in forma verbale - Sufficienza - Prova - Necessità - Condizioni - Limiti - Attività svolta - Parere di congruità del Consiglio dell'Ordine - Mezzo di prova - Idoneità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572763-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE

Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)