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Sez. 3, Sentenza n. 2217 del 23/10/1965 (Rv. 314181 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - FORMA DELLA PROCURA - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.*
Stato
decisa il 1965-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314181-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - FORMA DELLA PROCURA - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.*

Il mandato ad acquistare o vendere beni immobili, conferito con o senza rappresentanza, deve risultare ad substantiam da atto scritto, Ond'e da considerarsi affetto da nullita assoluta qualora il relativo conferimento sia stato soltanto verbale. E, percio, priva di valore giuridico la prova scritta dell'avvenuta stipulazione orale. (V. 3216/62, 1704/63, 2694/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)