Sez. 3, Sentenza n. 3496 del 20/05/1983 (Rv. 428393 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - INVALIDITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - CONTRO SOGGETTO DIVERSO - ATTRAZIONE PER CONNESSIONE IN TALE COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - INVALIDITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - CONTRO SOGGETTO DIVERSO - ATTRAZIONE PER CONNESSIONE IN TALE COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie attrae nella sfera decisionale delle medesime, per ragioni di connessione, anche le domande e le questioni in rapporto di dipendenza e di conseguenzialità con la domanda principale che per legge sia devoluta alla cognizione esclusiva del giudice specializzato, sempreché fra la domanda principale e quella connessa esista identità di soggetti. Pertanto la Competenza della Sezione specializzata agraria in ordine alla domanda di declaratoria d'Invalidità dell'atto di rinuncia degli affittuari di un fondo rustico alla proroga del contratto e al diritto di prelazione non attrae quella di risarcimento dei danni proposta contro il soggetto, diverso dai destinatari della prima, che tale Invalidità aveva determinato con la sua condotta, e così questa seconda domanda spetta alla Competenza del tribunale in composizione ordinaria. (V 3958/77, mass n 387653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)