Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 02/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158468 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI NUOCERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI NUOCERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere i fatti di distrazione, senza che sia necessaria la intenzione di nuocere. (Conf mass n 144377; (Conf mass n 144640).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)