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Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 02/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158468 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI NUOCERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158468-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - INTENZIONE DI NUOCERE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere i fatti di distrazione, senza che sia necessaria la intenzione di nuocere. (Conf mass n 144377; (Conf mass n 144640).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)