Sez. 5, Sentenza n. 2266 del 22/11/1979 Ud. (dep. 18/02/1980) Rv. 144377 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - FINE DI DANNEGGIARE I CREDITORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - FINE DI DANNEGGIARE I CREDITORI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e volonta di destinare i beni ad uso diverso da quello che avrebbero dovuto avere, non essendo richiesto l'intento specifico di arrecare un pregiudizio economico ai creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)