Sez. 2, Sentenza n. 363 del 20/01/1986 (Rv. 443975 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO ACQUISTATO CON I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 26 MAGGIO 1965 N. 590 - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO ACQUISTATO CON I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 26 MAGGIO 1965 N. 590 - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, la quale abbia luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina, a norma dell'art. 28 della legge n. 590 del 1965. (Conf 3351/76, mass n 382144).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)