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Sez. 3, Sentenza n. 11909 del 14/12/1990 (Rv. 470148 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - RIVENDITA DEL FONDO PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470148-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - RIVENDITA DEL FONDO PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965 n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, ma senza la ricorrenza di un lasso di tempo così breve tra i due Atti da far risultare evidente il disegno preordinato dell'avente diritto alla prelazione e del terzo volto a consentire a quest'ultimo di acquisire la proprietà dello immobile in violazione delle norme sulla prelazione, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. (V 1524/88, mass n 457606; (V 363/86, mass n 443975).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)