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Sez. 2, Sentenza n. 5748 del 30/06/1987 (Rv. 454162 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE - DISPOSIZIONE EX ART. 1333 COD. CIV. - INTERPRETAZIONE - DATIO IN SOLUTUM - EFFETTI - APPLICABILITÀ DELLA REGOLA CITATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454162-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE - DISPOSIZIONE EX ART. 1333 COD. CIV. - INTERPRETAZIONE - DATIO IN SOLUTUM - EFFETTI - APPLICABILITÀ DELLA REGOLA CITATA - ESCLUSIONE.*

Poiché la ratio dell'art. 1333 cod. civ. che consente la formazione del contratto per mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta, risiede nel fatto che a quest'ultimo possono derivare soltanto vantaggi dal contratto medesimo, la detta disposizione deve essere intesa nel senso che non soltanto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto ma anche gli eventuali effetti dispositivi o estintivi debbano essere ad esclusivo carico del proponente con la conseguenza che la stessa non è applicabile con riguardo alla "datio in solutum" la quale, pur non comportando alcun effetto obbligatorio a carico del creditore, importa, tuttavia, per lo stesso, l'effetto estintivo del credito di cui è titolare, qualificando il negozio come contratto con effetti a carico di entrambi i contraenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)