Sez. 2 - , Sentenza n. 15997 del 18/06/2018 (Rv. 649225 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE | Usufrutto - Conclusione del contratto - Proposta - Contratto con obbligazione del solo proponente - Disposizione ex art. 1333 c.c. - Effetti - Applicabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE
L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purchè si tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale - oneri di custodia, gestione o tributari - impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)